Regolamento-art. 93
Art. 93.
Ove occorra correggere omissioni od errori materiali, od aggiungere alcuna delle conclusioni, che, presa dalle parti, non sia stata riferita nella decisione, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si e' provveduto, la domanda per la correzione deve esser fatta al collegio che pronunzio' la decisione, il quale, sul consenso delle parti, decreta, in Camera di consiglio, la correzione richiesta.
In caso di dissenso delle parti, sulle domande di correzione pronuncia il collegio col procedimento ordinario.
Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale, con indicazione del decreto o della decisione che le abbia ordinate.