Regolamento-art. 27


Art. 27.

La sezione quinta puo' assumere testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre indagini che possono condurre alla scoperta della verita', coi poteri attribuiti al magistrato dal Codice di procedura civile e con le relative sanzioni.
Entrata in vigore il 17 aprile 1926
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