Regolamento-art. 6


Art. 6.

Il ricorso deve essere diretto alla sezione giurisdizionale competente e deve contenere:

1. La indicazione del nome e cognome, della residenza o domicilio del ricorrente.

2. La indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che s'impugna e della data della sua notificazione.

3. La esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda il ricorso, con l'indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si ritengono violati e le conclusioni.

4. La sottoscrizione delle parti o di una di esse e dell'avvocato ammesso al patrocinio in corte di cassazione, ovvero del solo avvocato, indicandosi, in questo caso, la data del mandato speciale.
Entrata in vigore il 17 aprile 1926
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