Art 1

Art. 1.
L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilita' e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato.
Entrata in vigore il 22 maggio 1948
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