Art 2

Art. 2.
L'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale puo' effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneita'. In questo secondo caso, la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalita' della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni, da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto dall'art. 5.
Entrata in vigore il 22 maggio 1948
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