Art 7

Art. 7.1.L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'Associazione italiana della Croce rossa ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, e' soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici.".
1-bis.All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al primo comma, dopo le parole: "chiusura di ciascun anno finanziario" sono inserite le seguenti: ", anche per ciascuno dei comitati regionali e provinciali," e dopo le parole: "del conto consuntivo" sono inserite le seguenti: "anche di ciascuno dei comitati regionali e provinciali".
1-ter.Il Ministro della sanita', entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce rossa predisposta in base alla documentazione inviata annualmente dalla medesima Associazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo.
1-quater.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 MARZO 2000, N. 286)).
2.Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3.Il controllo della Corte dei conti sulla Croce rossa italiana e' esercitato nelle forme di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Entrata in vigore il 16 ottobre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi