disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado

Art. 3. Disposizioni per il conferimento degli incarichi
direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado1.Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. ((1))---------------AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 20 giugno-3 luglio 2007, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2007, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno quattro anni."
Entrata in vigore il 11 luglio 2007
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