Art 5
Art. 5.
Le promozioni sono conferite nel seguente ordine:
vincitori del concorso per esame, dichiarati promovibili per merito distinto ed infine dichiarati promovibili per merito.
I magistrati di tribunale dichiarati promovibili per merito distinto e per merito, i quali, avendo compiuto rispettivamente tredici e quattordici anni dalla promozione a magistrato di tribunale, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianita', sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.
I magistrati di Corte di appello dichiarati promovibili per merito distinto, i quali, avendo compiuto undici anni dalla promozione a magistrato di appello, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianita', sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.
I magistrati che, avendo conseguito la promozione a norma dei due comma precedenti, rinuncino alla promozione stessa, sono promossi nuovamente in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo e cosi' di seguito per non oltre tre anni.
La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione.
Il Ministro per la grazia e giustizia, nella richiesta al Consiglio superiore della magistratura di deliberare sulle promozioni in soprannumero indichera' per quali uffici le promozioni stesse debbano essere disposte, tenute presenti le esigenze di servizio degli uffici giudiziari.
Le promozioni sono conferite nel seguente ordine:
vincitori del concorso per esame, dichiarati promovibili per merito distinto ed infine dichiarati promovibili per merito.
I magistrati di tribunale dichiarati promovibili per merito distinto e per merito, i quali, avendo compiuto rispettivamente tredici e quattordici anni dalla promozione a magistrato di tribunale, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianita', sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.
I magistrati di Corte di appello dichiarati promovibili per merito distinto, i quali, avendo compiuto undici anni dalla promozione a magistrato di appello, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianita', sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.
I magistrati che, avendo conseguito la promozione a norma dei due comma precedenti, rinuncino alla promozione stessa, sono promossi nuovamente in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo e cosi' di seguito per non oltre tre anni.
La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione.
Il Ministro per la grazia e giustizia, nella richiesta al Consiglio superiore della magistratura di deliberare sulle promozioni in soprannumero indichera' per quali uffici le promozioni stesse debbano essere disposte, tenute presenti le esigenze di servizio degli uffici giudiziari.
Sentenze • 2
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202405358Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione implicita·
- annullamento delibera CSM·
- art. 15 Disposizioni sulla legge in generale·
- art. 41 legge n. 195/1958·
- autogoverno della magistratura·
- interpretazione delle norme·
- legittimità della partecipazione a concorso·
- nomina Procuratore Generale Aggiunto·
- principio di terzietà e imparzialità·
- progressione di carriera dei magistrati·
- regole di abrogazione delle leggi
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202405355Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione implicita·
- annullamento di delibera del CSM·
- art. 41 legge n. 195 del 1958·
- compensazione delle spese di giudizio·
- conferimento di incarichi direttivi·
- Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
- interpretazione delle norme·
- principio di terzietà e imparzialità·
- progressione di carriera dei magistrati·
- trasparenza nell'azione amministrativa·
- valutazione di professionalità