Art 9

Art. 9.1.L'articolo 56 del testo unico n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 56. - 1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici disignati dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; i designati non possono essere candidati ne' parenti fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare che l'infermita' fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonche' in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche".
2.Gli ultimi due commi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono sostituiti dai seguenti:
"I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; i designati non possono essere candidati ne' parenti fino al quarto grado di candidati.
Detti certificati devono attestare che la infermita' fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonche' in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche".
Nota all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell'art. 41 del testo unico n. 570/1960, come modificato dalla presente legge:
"Art. 41. - Il voto e' dato dall'elettore presentandosi personalmente all'uffico elettorale.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita' esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto nel comune.
Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorita' sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale.
I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; i designati non possono essere candidati ne' parenti fino al quarto grado di candidati.
Detti certificati devono attestare che la infermita' fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonche' in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.".
Entrata in vigore il 26 agosto 1991
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