(autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi).

Art. 20. (Autorizzazione alla vendita e alla locazione
da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi).((1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati))2.In tutti i casi di subentro il contributo e' mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1994

Sentenze34

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi