Art 7
Art. 7.1.Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
2.Le circostanze attenuanti, (( diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 )) del codice penale , concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
2.Le circostanze attenuanti, (( diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 )) del codice penale , concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
4. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-09-12, n. 202300713Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679·
- art. 52 del d.lgs. n. 196/2003·
- art. 84, comma 4 del d.lgs. n. 159/2011·
- art. 84 e 91 D. Lgs. n. 159/2011·
- carenza di motivazione·
- condizionamento mafioso·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza antimafia·
- informativa interdittiva antimafia·
- misura interdittiva·
- misure cautelari personali·
- misure di prevenzione·
- prognosi di permeabilità a condizionamenti della criminalità organizzata·
- revoca concessioni demaniali marittime·
- violazione di legge