Art. 8-quater.(( Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte ))((1.Al fine di consolidare la vitalita' economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, puo' richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
2.La rateizzazione di cui al comma 1 e' consentita:
a)per somme non inferiori a 25.000 euro;b)per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;c)per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;d)per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.
3.Sul debito di cui e' richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:
a)per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;b)per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;c)per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base. ))
Entrata in vigore il 11 aprile 2009
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