Art 1

Art. 1.
L'ufficiale e il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente e il vicebrigadiere e il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'articolo 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 12, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono diffidati dal Ministro per la difesa a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
La circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata, l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa cessano dal servizio permanente o dal servizio continuativo per decadenza. Il relativo provvedimento e' adottato previo parere delle commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
L'ufficiale e il sottufficiale che contino almeno venti anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva e conseguono la pensione a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite:
a) l'ufficiale e' collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a secondo dell'eta', e consegue l'indennita' per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione;
b) il sottufficiale e' collocato nel complemento e ha diritto all'indennita' per una volta tanto nella misura sopra indicata.
Il militare di truppa e' collocato in congedo e ha diritto alla pensione o all'indennita' per una volta tanto alle condizioni e nella misura di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1968

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