Art. 10.(( (Competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) ))1.L'Autorita', nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, ((anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici)).
2.L'Autorita', ((in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici)), esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico, nonche' quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.
Entrata in vigore il 29 marzo 2010
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