vigilanza e sanzioni

Art. 35. Vigilanza e sanzioni1.Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorita', in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2.Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonche' dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-bis, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita', previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.
3.In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.((24))4.Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicita' anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4-bis.In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi dell'articolo 35-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo.
5.L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni. (2)
---------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori, di cui agli articoli 9 e 35 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' ridenominato: "Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione media e minori"."
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Fino alla costituzione del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare, ai sensi della normativa vigente, il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori". ---------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 2, lettera a)) che "A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1:
a) all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: «dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 9, commi 1, lettera a), e 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220»".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2017
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