Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze

Art. 42.Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze1.Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attivita' radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attivita' di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a: .i=4; a)garantire l'integrita' e l'efficienza della propria rete;
b)minimizzare l'impatto ambientale in conformita' alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c)evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
d)garantire la qualita' dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorita' ed a quelle emanate in sede internazionale;
e)assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f)assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze;
g)rispettare le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
2.L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
3.Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro sentiti l'Autorita', i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonche' il Consiglio superiore delle comunicazioni.
4.Il piano di ripartizione delle frequenze e' aggiornato, con le modalita' previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessita'.
5.L'Autorita' adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformita' con i principi del presente testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
6.Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorita' adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
7.I piani di assegnazione di cui al comma 5 e le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
8.Il parere delle regioni sui piani nazionali di assegnazione e' reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente.
9.L'Autorita' adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano.
L'Autorita' allo scopo promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, l'Autorita' indica i motivi e le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la necessita' di decidere unilateralmente.
10.L'Autorita' adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all'effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato.
11.L'Autorita' definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
12.L'Autorita', con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti utilizzate per la diffusione di programmi radiotelevisivi, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parita' di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equita', di proporzionalita' e di non discriminazione.
13.Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalita' di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorita' stabilisce, con proprio regolamento, le modalita' di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
14.Alle controversie in materia di applicazione dei piani delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Note all'art. 42:
- La legge 8 aprile 1983, n. 110 (Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1983, n. 99.
- Il testo del comma 11, dell'art. 1 della gia' citata legge 31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
«11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.».
Entrata in vigore il 7 settembre 2005
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