Art. 5.(( (Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza) ))1.Il sistema ((dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia)), a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:
a)tutela della concorrenza nel ((sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia)) e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita' e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b)previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di ((di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale)) oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per ((le attivita' dianzi menzionate)); l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che e' effettuata con distinto provvedimento ((. . .)); ((l'autorizzazione all'attivita' di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale)) non puo' essere rilasciata a societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo; fatto salvo quanto previsto per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le societa' a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, ne' direttamente ne' indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete ((o di emittente, anche radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di media a richiesta));
c)previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attivita' di cui alla lettera b), nonche' previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attivita' su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilita' di rinnovo per eguali periodi;
d)previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attivita' di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione ((per emittente)) in ambito nazionale e in ambito locale o ((emittente radiofonica digitale)) in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni ((emittente, anche radiofonica digitale,)) in ambito locale di irradiare nello stesso bacino piu' del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;
e)obbligo per gli operatori di rete:
((1) di non effettuare discriminazioni nei confronti delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta non riconducibili a societa' collegate e controllate, rendendo disponibili a queste ultime le stesse informazioni tecniche messe a disposizione delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi media a richiesta riconducibili a societa' collegate e controllate;))
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra ((emittenti, anche radiofoniche digitali, o fra fornitori di servizi di media a richiesta)) appartenenti a societa' controllanti, controllate o collegate ((ed emittenti, anche radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media a richiesta e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti,)) prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacita' trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorita' del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita', le informazioni ottenute ((dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi media a richiesta)) non riconducibili a societa' collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a societa' controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
f)obbligo per ((le emittenti, anche radiofoniche digitali, e per i fornitori di servizi di media a richiesta)), in caso di cessione dei diritti di sfruttamento ((di programmi)), di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;
g)obbligo di separazione contabile per le imprese ((, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti nei settori dei servizi di media audiovisivi o della emittenza radiofonica o dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato)), al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attivita' di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
(( 1) l'emittente, anche radiofonica digitale, o il fornitore di servizi di media a richiesta che sia anche fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un sistema di contabilita' separata per ciascuna autorizzazione));
(( 2) l'emittente, anche radiofonica digitale, che sia anche operatore di rete in ambito televisivo nazionale, ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla separazione societaria.
2-bis) le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) non si applicano ai soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri)).
h)diritto ((delle emittenti, anche radiofoniche digitali,)) ad effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;
i)obbligo, ((per le emittenti, anche analogiche, per le emittenti radiofoniche, operanti in ambito nazionale)) e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale e' stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:
1) la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti radiotelevisive locali ((analogiche)) e l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
2) quanto previsto dall'articolo 45 per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;
l)previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
Entrata in vigore il 29 marzo 2010
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