Art 4

Art. 4.
L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato.
Tale indicazione non e' piu' eccepibile.
Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.
L'eccezione rimette in termini la parte.
Entrata in vigore il 8 aprile 1958
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