(conoscenza della legge straniera applicabile)

Art. 14.(Conoscenza della legge straniera
applicabile)1.L'accertamento della legge straniera e' compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi puo' avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; puo' altresi' interpellare esperti o istituzioni specializzate.
2.Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Entrata in vigore il 29 agosto 1995
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