Art 73

Art. 73.
(( (Abrogazioni).
((1.Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonche' gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1996
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