(giurisdizione in materia di nullita', annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio)

Art. 32.(Giurisdizione in materia di nullita', annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio)1.In materia di nullita' e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi e' cittadino italiano o il matrimonio e' stato celebrato in Italia.
Entrata in vigore il 29 agosto 1995

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