(giurisdizione in materia di filiazione)

Art. 37.(Giurisdizione in materia di filiazione)1.In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio e' cittadino italiano o risiede in Italia.
Entrata in vigore il 29 agosto 1995

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