(ordine pubblico)

Art. 16.(Ordine pubblico)1.La legge straniera non e' applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.
2.In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Entrata in vigore il 29 agosto 1995
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