(trattamento economico dei magistrati in servizio).

Art. 10. (Trattamento economico dei magistrati in servizio).

Il trattamento economico dei magistrati e le indennita' annue per spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.
Ai magistrati e' attribuita per ogni persona a carico un'indennita' di famiglia di L. 2000 mensili lorde. ((5)) Per l'attribuzione dell'indennita' di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di concessione delle quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.
In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti commi, sono soppresse le indennita' di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennita' di carovita e relative quote complementari, l'indennita' di caropane, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13ª mensilita'.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212---------------AGGIORNAMENTO (5) La L. 1 maggio 1955, n. 318 ha disposto (con l'art. 2) che "Al personale di cui all'art. 1 della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1 gennaio 1954, in sostituzione dell'indennita' di famiglia prevista dall'art. 10, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, le quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nelle misure indicate agli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212".
Entrata in vigore il 5 maggio 1955

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