proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Art. 13. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti1.All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La dotazione del Fondo e' incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria".
2.All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale e' pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualita' comprese nel nuovo periodo regolatorio e' differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 e' perfezionato entro e non oltre il ((31 dicembre 2023)).
4.All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 7, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»;
b)al comma 7-bis, primo periodo, le parole: «al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-ter»;
c)dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
«7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della societa' stessa.»;
d)al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalita' di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalita' di cui ai commi 7 e 7-ter».
5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 121, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, N. 156.
5-bis.All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".
5-ter.All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 ottobre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5-quater.Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unita' aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, e' differito al 1° gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: "a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi" sono sostituite dalle seguenti: "a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi".
5-quinquies.All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresi' utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori".
5-sexies.In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, puo' essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorita' giudiziaria competente.
5-septies.Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
5-octies.Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le citta' metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalita' e con le risorse previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2022

Sentenze40


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-26, n. 202400852
    Provvedimento:
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    • aggiornamento tariffario autostradale·
    • art. 13, comma 3, d.l. n. 162/2019·
    • art. 24, comma 10 bis, d.l. 27 gennaio 2022·
    • art. 31 c.p.a.·
    • concessioni autostradali·
    • eccesso di potere amministrativo·
    • improcedibilità del ricorso·
    • interesse legittimo·
    • piano economico finanziario (PEF)·
    • principio di legittimo affidamento·
    • procedimento amministrativo·
    • ricorso straordinario al Capo dello Stato·
    • silenzio amministrativo·
    • sospensione dell'adeguamento tariffario·
    • tutela del concessionario·
    • violazione del diritto eurounitario

  • 3. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-02-20, n. 202403386
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    • accertamento dei diritti e degli interessi della società ricorrente·
    • adeguamento tariffario autostradale·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)·
    • convenzione di concessione autostradale·
    • diniego di adeguamento tariffario·
    • eccesso di potere·
    • periodo regolatorio quinquennale·
    • Piani Economico-Finanziari (PEF)·
    • tariffe autostradali·
    • violazione di art. 1372 cod. civ.·
    • violazione di art. 13, comma 3, D.L. n. 162/2019·
    • violazione di art. 21, comma 5, d.l. n. 355/2003·
    • violazione di art. 3, legge n. 241/1990·
    • violazione di art. 97, comma 1, della Costituzione

  • 4. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-02-20, n. 202403385
    Provvedimento:
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    • adeguamento tariffario autostradale·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 1372 cod. civ.·
    • art. 13 del d.l. n. 162/2019·
    • art. 21 del d.l. n. 355/2003·
    • art. 3 legge n. 241/1990·
    • art. 97 Cost.·
    • autorità di regolazione dei trasporti (ART)·
    • convenzione di concessione autostradale·
    • diritti ed interessi della società concessionaria·
    • eccesso di potere·
    • inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti·
    • interesse ad agire·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • piano economico finanziario (PEF)·
    • sospensione dell'aggiornamento tariffario·
    • violazione di norme procedurali

  • 5. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-03-10, n. 202304215
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    • adeguamento tariffario·
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    • commissario ad acta·
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    • diritto amministrativo·
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    • regolazione dei trasporti·
    • regolazione tariffaria·
    • silenzio amministrativo·
    • sospensione dell'adeguamento tariffario·
    • violazione del principio di libera iniziativa economica
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