(monopattini elettrici)

Art. 33-bis.(Monopattini elettrici)1.Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e' prorogato ((di trentasei mesi)). La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilita' personale, e' consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.
2.Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dai seguenti:
"75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocita' di 50 km/h, ove e' consentita la circolazione dei velocipedi, nonche' sulle strade extraurbane, se e' presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocita' di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di eta' inferiore a diciotto anni hanno, altresi', l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. E' fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilita' personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita' personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalita' free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della citta'".
3.Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione".
Entrata in vigore il 10 maggio 2023

Sentenze11


  • 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2023-10-12, n. 202303045
    Provvedimento:
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    • annullamento di determinazione dirigenziale·
    • art. 1, comma 75-ter, legge 160/2019·
    • art. 97 d.lgs. n. 50/2016·
    • criteri di selezione degli operatori economici·
    • graduatoria per affidamento di servizio pubblico·
    • par condicio competitiva·
    • procedura comparativa per autorizzazioni amministrative·
    • regime di libero mercato per servizi di noleggio·
    • verifica di anomalia delle offerte·
    • violazione dei principi di buon andamento e trasparenza

  • 2. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-01-12, n. 202400114
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • discrezionalità della commissione giudicatrice·
    • graduatoria di gara·
    • modifica dei criteri di valutazione delle offerte·
    • onere della prova·
    • principi di trasparenza e affidamento nelle gare pubbliche·
    • procedura di selezione per servizio di monopattini sharing·
    • sospensione della procedura di gara·
    • spese processuali·
    • violazione dei principi di imparzialità e par condicio tra concorrenti

  • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-02, n. 202304368
    Provvedimento:
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    • analogia legis·
    • appalti pubblici·
    • autorizzazioni amministrative·
    • carenza di istruttoria·
    • carenza di motivazione·
    • compatibilità dei commissari di gara·
    • compatibilità dei ruoli nella commissione di gara·
    • criteri di selezione delle offerte·
    • criteri di valutazione delle proposte·
    • disciplina del servizio di noleggio dei monopattini elettrici·
    • eccesso di potere·
    • noleggio di monopattini elettrici·
    • principio di continuità delle operazioni di gara·
    • principio di imparzialità·
    • principio di libera concorrenza·
    • principio di proporzionalità·
    • principio di trasparenza·
    • procedura comparativa·
    • prova di resistenza·
    • trasparenza delle procedure di gara·
    • valutazione delle offerte

  • 4. TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-02-19, n. 202400551
    Provvedimento:
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    • art. 2043 c.c.·
    • garanzia partecipativa·
    • indennizzo·
    • interesse legittimo·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • principio di buona amministrazione·
    • principio di legittimo affidamento·
    • procedimento amministrativo·
    • pubblico interesse·
    • revoca di determinazione dirigenziale·
    • risarcimento del danno·
    • violazione art. 21 quinquies l. 241/1990

  • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-03, n. 202309541
    Provvedimento:
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    • annullamento di determinazione dirigenziale·
    • appalti pubblici·
    • art. 6 legge n. 241 del 1990·
    • art. 8 avviso pubblico·
    • art. 9 Direttiva 2006/123/CE·
    • commistione tra criteri soggettivi e oggettivi·
    • criteri di valutazione delle offerte·
    • errore materiale nell'offerta·
    • giurisprudenza del Consiglio di Stato·
    • noleggio di monopattini elettrici·
    • principio di proporzionalità·
    • soccorso procedimentale
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