disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

Art. 11. Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili((1.Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.))((2.Quando e' richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorita' o l'organo che vi provvede ne da' comunicazione al prefetto.))((3.Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso. ))((3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita' di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilita' che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonche' degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. ))((3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorita' giudiziaria gli esiti dell'attivita' svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorita' giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilita' anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile e' liquidata dal prefetto un'indennita' onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione.
L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non e' dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennita' il proprietario dell'immobile puo' proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennita'. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. ))((3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non puo' superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento. ))((3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potra' essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno. ))((3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralita' di ordinanze di rilascio da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorita' che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumita' e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonche' dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi e' comunicato all'autorita' giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonche' ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.))((3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 e' ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
L'eventuale annullamento del predetto provvedimento puo' dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile))((2))3-bis.All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
"1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie".
---------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 31-ter, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 4 ottobre 2018

Sentenze23


  • 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2022-12-12, n. 202216718
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 60 c.p.a.·
    • cessazione della materia del contendere·
    • eccesso di potere·
    • piano degli sgomberi·
    • sgombero immobili occupati·
    • spese compensate·
    • violazione art. 11 D.L. 14/2017·
    • violazione art. 97 Cost.

  • 3. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-10-27, n. 202315956
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • aggiornamento del piano degli sgomberi·
    • art. 11 D.L. 14/2017·
    • art. 31 ter D.L. 113/2018·
    • carenza di interesse sopravvenuta·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • improcedibilità del ricorso·
    • indennità di occupazione·
    • misura cautelare

  • 4. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-06-20, n. 202310445
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 11 D.L. n. 14/2017·
    • art. 54 D.lgs. n. 267/2000·
    • carenza di lesività·
    • censimento degli occupanti abusivi·
    • competenza della Prefettura·
    • diritti dei proprietari·
    • eccesso di potere·
    • emergenza epidemiologica·
    • graduatoria degli sgomberi·
    • indennità per occupazione abusiva·
    • interesse ad agire·
    • misure cautelari·
    • ne bis in idem·
    • piano degli sgomberi·
    • principio di buona amministrazione·
    • sgomberi di immobili occupati abusivamente·
    • sospensione delle attività di sgombero·
    • sospensione dell'esecuzione del piano di sgombero·
    • sostituzione di atti amministrativi·
    • tutela dell'incolumità pubblica

  • 5. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-10-21, n. 202206517
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 11, comma 1 bis, del D.L. n. 14 del 20/02/2017·
    • carenza di interesse·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • diniego di residenza·
    • graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare·
    • improcedibilità del ricorso·
    • oscuramento delle generalità·
    • principio dispositivo nel processo amministrativo·
    • Regolamento Regionale n°11 del 28 ottobre 2019·
    • tutela dei dati personali
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