Art 3

Art. 3.
Nei casi in cui le denunce previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, risultino inesatte o incomplete, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni previste dai citati articoli 4, commi secondo e quarto, e 30, qualora il datore di lavoro provveda a rettificare o ad integrare, spontaneamente o comunque entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati forniti con le denunce stesse.
Entrata in vigore il 1 aprile 1979

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