Art 1

Art. 1.
Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.
Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:
prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;
eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento. ((5))---------------AGGIORNAMENTO (5) Il D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze".
Entrata in vigore il 14 dicembre 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi