Art 23

Art. 23.
La Cassa per il credito alle imprese artigiane puo' concedere, su proposta dei comitati tecnici regionali previsti dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, contributi in conto canoni di locazione finanziaria in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 37 della predetta legge, e successive modificazioni. La stessa facolta' e' attribuita ai comitati tecnici regionali della Cassa i quali possono altresi' concedere con le stesse modalita' tali contributi in conto canoni anche su appositi fondi eventualmente messi a disposizione dalle regioni.
La garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica fino al 90 per cento dell'eventuale perdita finale relativa alle operazioni effettuate in favore delle imprese artigiane insediate nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.
Il fido massimo di cui all'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concedibile ad uno stesso consorzio o societa' consortile, costituito anche in forma di cooperativa, si determina moltiplicando il fido limite concedibile ad una stessa impresa artigiana per il numero delle imprese consorziate.
Entrata in vigore il 27 maggio 1981

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