Art 5
Art. 5.1.In deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonche' ad ogni altra norma limitativa in materia di assunzione di personale, il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, da assegnare alle qualifiche funzionali e ai profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti. Analoga autorizzazione e' conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano in ordine ai ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' per l'assunzione delle vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, alle quali e' esteso il trattamento normativo ed economico previsto per il personale di pari qualifica transitato nel Corpo di polizia penitenziaria.
2.Il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito delle pro- cedure di modifica dei contingenti di qualifica e profilo, di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' conferito mediante concorsi interni secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I suddetti posti sono riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianita' nella qualifica rivestita, in possesso dei requisiti richiesti dal relativo bando e del profilo professionale a cui intende accedere; sono comunque salve le migliori condizioni previste da norme riguardanti l'intero comparto. La stessa riserva del sessanta per cento dei posti disponibili si applica anche in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.I concorsi di cui al comma 2 sono sostitutivi, per il Ministero di grazia e giustizia, delle procedure di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4.Dopo l'espletamento dei concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli autisti, che prestino o che abbiano prestato servizio ai sensi dell'articolo 4 del decreto- legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, accedono ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia nei limiti delle dotazioni organiche corrispondenti mediante concorso riservato per titoli, se in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, a prescindere dai limiti di eta'.
5.Le modalita' di formazione della graduatoria del concorso per titoli di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
6.Il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio negli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trieste, e' inquadrato, se in possesso di requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti della dotazione organica della settima qualifica funzionale - profilo professionale di traduttore-interprete.
7.I poteri e le facolta' previsti nei commi 1 e 2 possono essere esercitati ((non oltre il 31 dicembre 1995. ))
2.Il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito delle pro- cedure di modifica dei contingenti di qualifica e profilo, di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' conferito mediante concorsi interni secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I suddetti posti sono riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianita' nella qualifica rivestita, in possesso dei requisiti richiesti dal relativo bando e del profilo professionale a cui intende accedere; sono comunque salve le migliori condizioni previste da norme riguardanti l'intero comparto. La stessa riserva del sessanta per cento dei posti disponibili si applica anche in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.I concorsi di cui al comma 2 sono sostitutivi, per il Ministero di grazia e giustizia, delle procedure di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4.Dopo l'espletamento dei concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli autisti, che prestino o che abbiano prestato servizio ai sensi dell'articolo 4 del decreto- legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, accedono ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia nei limiti delle dotazioni organiche corrispondenti mediante concorso riservato per titoli, se in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, a prescindere dai limiti di eta'.
5.Le modalita' di formazione della graduatoria del concorso per titoli di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
6.Il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio negli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trieste, e' inquadrato, se in possesso di requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti della dotazione organica della settima qualifica funzionale - profilo professionale di traduttore-interprete.
7.I poteri e le facolta' previsti nei commi 1 e 2 possono essere esercitati ((non oltre il 31 dicembre 1995. ))