compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello
Art. 5. Compiti dell'ufficio per il processo civile
presso i tribunali ordinari e le corti di appello1.All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti uno o piu' fra i seguenti compiti:
a)attivita' preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilita' della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;
b)supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis del codice di procedura civile nonche' nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del codice di procedura civile;
c)raccordo e coordinamento fra l'attivita' del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;
d)raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;
e)supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
f)assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attivita' dell'ufficio;
g)supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 171-bis e 348-bis del codice di procedura civile:
«Art. 171-bis (Verifiche preliminari). - Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarita' del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilita' della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.
Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter.
Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter.
Il decreto e' comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.»
«Art. 348-bis (Inammissibilita' e manifesta infondatezza dell'appello). - Quando ravvisa che l'impugnazione e' inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.
Se e' proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.».
presso i tribunali ordinari e le corti di appello1.All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti uno o piu' fra i seguenti compiti:
a)attivita' preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilita' della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;
b)supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis del codice di procedura civile nonche' nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del codice di procedura civile;
c)raccordo e coordinamento fra l'attivita' del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;
d)raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;
e)supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
f)assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attivita' dell'ufficio;
g)supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 171-bis e 348-bis del codice di procedura civile:
«Art. 171-bis (Verifiche preliminari). - Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarita' del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilita' della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.
Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter.
Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter.
Il decreto e' comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.»
«Art. 348-bis (Inammissibilita' e manifesta infondatezza dell'appello). - Quando ravvisa che l'impugnazione e' inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.
Se e' proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.».
Sentenze • 2
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-17, n. 202400862Provvedimento:Leggi di più...- art. 2, comma 2, lett. b-bis d.lgs. 160/2006·
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