compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello

Art. 5. Compiti dell'ufficio per il processo civile
presso i tribunali ordinari e le corti di appello1.All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti uno o piu' fra i seguenti compiti:
a)attivita' preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilita' della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;
b)supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis del codice di procedura civile nonche' nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del codice di procedura civile;
c)raccordo e coordinamento fra l'attivita' del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;
d)raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;
e)supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
f)assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attivita' dell'ufficio;
g)supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 171-bis e 348-bis del codice di procedura civile:
«Art. 171-bis (Verifiche preliminari). - Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarita' del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilita' della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.
Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter.
Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter.
Il decreto e' comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.»
«Art. 348-bis (Inammissibilita' e manifesta infondatezza dell'appello). - Quando ravvisa che l'impugnazione e' inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.
Se e' proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.».
Entrata in vigore il 17 ottobre 2022

Sentenze2


  • 1. Trib. Massa, sentenza 17/04/2024, n. 284
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    • 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-17, n. 202400862
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      • art. 2, comma 2, lett. b-bis d.lgs. 160/2006·
      • art. 35 d.lgs. 165/2001·
      • bilanciamento tra interesse pubblico e tutela della privacy·
      • concorso pubblico·
      • giudizio amministrativo·
      • giurisdizione amministrativa·
      • omessa comunicazione del procedimento amministrativo·
      • precedenti penali dei familiari·
      • principio di proporzionalità·
      • recesso dal rapporto di lavoro·
      • requisiti di condotta incensurabile·
      • requisiti di partecipazione al concorso·
      • scorrimento della graduatoria·
      • spesa compensata·
      • valutazione della condotta del candidato
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