Art 3
Art. 3.1.L'articolo 946 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 946. (Alveo abbandonato). - Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico".
"Art. 946. (Alveo abbandonato). - Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico".
Sentenze • 4
1. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-04-06, n. 202100851Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- art. 10 della l. n. 241/1990·
- art. 23 del Codice della Strada·
- art. 31 e 35 del d.p.r. n. 380/2001·
- cartelli pubblicitari·
- competenza territoriale·
- conformità urbanistica·
- demanialità·
- giurisdizione amministrativa·
- interesse pubblico·
- legittimo affidamento·
- ordinanza di demolizione·
- permesso di costruire·
- principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi·
- riparazione degli illeciti edilizi·
- sanzione demolitoria·
- tacita autorizzazione edilizia
3. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2016-03-16, n. 201600526Provvedimento:Leggi di più...- annullamento permesso di costruire·
- art. 1158 c.c.·
- art. 1159 c.c.·
- art. 2644 c.c.·
- art. 8 c.p.a.·
- art. 946 c.c.·
- art. 947 c.c.·
- autotutela amministrativa·
- beni demaniali·
- certezza della demanialità·
- demanio pubblico·
- diritti reali·
- eccesso di potere·
- legittimità provvedimento amministrativo·
- possesso ad usucapionem·
- sanatoria edilizia·
- usucapione