Art 3

Art. 3.1.L'articolo 946 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 946. (Alveo abbandonato). - Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico".
Entrata in vigore il 19 gennaio 1994

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