(disposizioni finanziarie)

Art. 3.(Disposizioni finanziarie)1.Il provveditore regionale, entro il termine fissato per ciascun anno dal Dipartimento, trasmette allo stesso un piano di ripartizione, per l'esercizio finanziario successivo, delle spese concernenti:
a)l'esercizio dei poteri attribuiti dal presente decreto per il funzionamento del provveditorato;
b)il funzionamento degli istituti e servizi penitenziari compresi nella circoscrizione.
2.All'inizio dell'esercizio finanziario, il Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, con proprio decreto, ripartisce tra i provveditori almeno il 50% dei fondi stanziati in bilancio.3.Con lo stesso decreto sono autorizzate le spese indicate nella lettera a)del comma 1.4.La rimanente parte dei detti fondi stanziati in bilancio, eccettuata quella necessaria per le spese alle quali provvede direttamente il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e' ripartita nel corso dell'esercizio finanziario con successivi decreti fra i provveditorati, anche in relazione a particolari esigenze, che non possono essere soddisfatte con i fondi di precedenza assegnati.5.I fondi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ripartiti, a cura del provveditore, ordinatore primario di spesa, ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, tra gli istituti e servizi della circoscrizione a mezzo di aperture di credito. Tale ripartizione costituisce autorizzazione per la esecuzione dei programmi finanziati con i suddetti fondi.6.Presso ogni provveditorato, per le spese in economia necessarie al suo funzionamento, e' istituito un servizio economato cui e' preposto un funzionario delegato.7.I direttori degli istituti e servizi dipendenti devono trasmettere ogni sei mesi al provveditore l'elenco delle spese sostenute nel semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.
Nota all'art. 3, comma 5:
- La legge n. 908/1960 (Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilita' di utilizzare talune forme di pagamenti gia' esclusive dell'amministrazione centrale) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 31 agosto 1960.
Entrata in vigore il 20 novembre 1992

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi