(revoca dell'elargizione)

Art. 16.(Revoca dell'elargizione)1.Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione e' revocata:
a)se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme gia' corrisposte;
b)se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
c)se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.
2.Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a)e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15.
((2-bis.L'elargizione e' revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche ))
Entrata in vigore il 14 settembre 1999
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