(corresponsione e destinazione dell'elargizione)

Art. 15.(Corresponsione e destinazione dell'elargizione)1.L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, puo' essere corrisposta in una o piu' soluzioni.
2.Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme gia' corrisposte sono state destinate ad attivita' economiche di tipo imprenditoriale.
3.La prova di cui al comma 2 deve essere altresi' fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo.
Entrata in vigore il 3 marzo 1999
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