Art 11

Art. 11.1.Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.
2.In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.
3.A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di quanto disposto dall'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale differenza risultante tra il limite degli impegni assumibili, fissati con la legge di bilancio, e l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso non sara' portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.
4.COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2001, N. 575.Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986.
6.Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato, per il periodo 1987-1993, della somma di lire 1.000 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 restano determinate, rispettivamente, in lire 50 miliardi e in lire 100 miliardi.
7.Il fondo di cui al comma precedente e' altresi' integrato di lire 150 miliardi per l'anno 1986 per le finalita' di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329: "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".
8.Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 400 miliardi per l'anno 1986, di cui al medesimo articolo 36, e' elevata a lire 500 miliardi e destinata quanto a lire 350 miliardi al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e quanto a lire 150 miliardi al fondo contributi interessi della Cassa medesima.
9.Al fondo contributi interessi di cui al comma precedente e' altresi' assegnata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.
10.Per consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessita' di gestione delle aziende termali, nonche' per consentire l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore, e' conferita al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, la somma di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.
11.E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 per la continuazione della politica di contenimento dei prezzi dei beni di maggiore necessita' avviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 898.
12.La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
13.E' conferita, per l'anno 1986, la somma di lire 1.300 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle Partecipazioni statali, in ragione di lire 870 miliardi all'IRI, di lire 400 miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema.
14.In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' prorogata, per l'esercizio finanziario 1986, la legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge e' destinata per l'anno 1986 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.
15.Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche' della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.
16.Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attivita' mercatale, nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:
1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;
2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:
a)al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;
b)al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale.((21))17.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 361 ))18.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 361 ))19.Gli enti di gestione delle Partecipazioni statali sono
autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.800 miliardi nel 1986, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.200 miliardi per l'anno 1988, a far ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di nuovi investimenti, riservati al Mezzogiorno per una quota pari al 69 per cento, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti quote:
IRI: lire 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 1.200 miliardi nell'anno 1988;
ENI: lire 400 miliardi nell'anno 1986;
EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986.
20.L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 228 miliardi nel 1987 e in lire 420 miliardi nel 1988, e assunto a carico del bilancio dello Stato e sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
21.Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.
22.L'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) e' autorizzato, per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui nonche' ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi.
23.L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al precedente comma, per capitale ed interessi, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e successivi, e assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'Enel portera' annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.
24.Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 290 miliardi per l'anno 1987 e lire 200 miliardi per l'anno 1988.
25.E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. A valere sul conferimento complessivo disposto per l'anno 1986 dall'articolo 14, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dal presente comma, una quota fino a lire 150 miliardi e' destinata al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
26.E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario.
27.Per consentire la prosecuzione nel primo semestre dell'anno 1986 del piano quinquennale 1985-1989, e' assegnato all'ENEA il contributo di lire 500 miliardi. L'assegnazione predetta e' portata in diminuzione del complessivo importo autorizzato dal CIPE per l'esecuzione del programma quinquennale predetto.
28.Per consentire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' aumentata da lire 1.275 miliardi a lire 1.595 miliardi; la maggiore somma di lire 320 miliardi e' portata ad aumento della quota da iscrivere in bilancio per l'anno 1987 ai sensi della predetta legge 12 giugno 1985, n. 295, in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalita' e' altresi' iscritto, nell'anno finanziario 1986, un ulteriore limite di impegno di lire 80 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge 12 giugno 1985, n. 295.
29.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1986.
30.Il limite di impegno quindicennale per l'anno 1986 previsto dall'articolo 20, ultimo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' elevato a lire 5 miliardi e sono altresi' autorizzati, per le medesime finalita', due ulteriori limiti quindicennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
31.Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e' sostituito dai seguenti:
"La liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verra' concessa in base ai seguenti criteri:
a) reimpiego degli indennizzi;
b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
c) gravi infermita' o menomazioni;
d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;
e) priorita' inversa rispetto all'entita' dell'indennizzo.
Per la liquidazione degli indennizzi riferiti ai territori ceduti alla Jugoslavia e' in ogni caso riservata una percentuale non inferiore al 40 per cento della quota annuale di finanziamento disponibile fino a concorrenza del relativo fabbisogno complessivo".
32.Nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135, la quota di lire 37 miliardi per l'anno 1987 e' elevata a lire 87 miliardi.
33.All'Istituto per il commercio con l'estero per il quinquennio 1986-1990 e' conferita la somma di lire 60 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, al fine di attuare progetti relativi ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione nel mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana, alla commercializzazione dei prodotti agro-industriali italiani. Per il triennio 1986-1988 le quote sono determinate rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988.
34.Le richieste di liquidazioni relative a concessioni accordate ai sensi delle leggi 10 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1986. Trascorso tale termine, le concessioni per le quali non e' stata presentata richiesta di liquidazione verranno revocate.
------------AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 20 agosto 2001, n.361 ha disposto (con l'art.1) che"Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato successivamente all'adozione dell'ultimo provvedimento di liquidazione, erogazione e controllo dei relativi contributi, e' dichiarata la cessazione dell'operativita' delle procedure di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. "
Ha inoltre disposto (con l'art.2 comma 1) che"Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, sono soppressi i procedimenti per la concessione di contributi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari di cui
all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41."
Entrata in vigore il 4 ottobre 2001
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