Art 25
Art. 25.1.A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarieta' commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.
2.La misura del contributo di solidarieta' e' determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo e' pari al 2 per cento.
3.Il contributo e' versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.
2.La misura del contributo di solidarieta' e' determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo e' pari al 2 per cento.
3.Il contributo e' versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.
Giurisprudenza • 2
1. Trib. Siracusa, sentenza 14/05/2024, n. 423Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 515/2022 R.G. promossa da DI RO NO, nato a [...] il [...], c.f. [...]; DI RG PE, nato a [...] il 01/03/1969, c.f. [...]; LO NO, nato in [...] il [...], c.f. [...]; RO RG, nato a [...] il [...], c.f. [...]; MP NO, nato a [...] il [...], c.f. [...]; OF GE, nato a [...] il [...], c.f. [...]; elettivamente domiciliati in VIALE SCALA GRECA n. 406, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. GIORGIA RINALDO (c.f. [...]), che li rappresenta e …Leggi di più...
2. Trib. Siracusa, sentenza 14/05/2024, n. 422Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 239/2022 R.G. promossa da IC DI, nata a [...] il [...], c.f. [...]; LU AI AN, nata ad AGRIGENTO il 30/01/1985, c.f. [...]; elettivamente domiciliate in VIALE SCALA GRECA n. 406, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. GIORGIA RINALDO (c.f. [...]), che le rappresenta e difende per procura in atti ricorrenti contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, in persona del Presidente pro …Leggi di più...