Art 14

Art. 14.

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneita' sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario.
Esso e' tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica ((...))
E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneita' sanitaria.
I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 50.000.
Quest'ultima ammenda si applica altresi' a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1999
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