disciplina del lavoro subordinato sportivo

Art. 4. Disciplina del lavoro subordinato sportivo

Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullita', tra lo sportivo e la societa' destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.
La societa' ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.
Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
Nel contratto individuale dovra' essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
Nello stesso contratto potra' essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la societa' sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.
Il contratto non puo' contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della liberta' professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso ne' puo' essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle societa' e degli sportivi
per la corresponsione della indennita' di anzianita' al termine
dell'attivita' sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.
Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme
contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.
L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.
Entrata in vigore il 27 marzo 1981
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