disposizioni in materia di salute
Art. 45. Disposizioni in materia di salute1.All'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole "31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
((1-bis.All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale";
b)all'ultimo periodo, le parole: "il predetto incremento di spesa del 5 per cento e' subordinato" sono sostituite dalle seguenti: "i predetti incrementi di spesa sono subordinati".
1-ter.A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.
1-quater.All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo periodo, dopo le parole: "Il direttore sanitario e' un medico che" sono inserite le seguenti: ", all'atto del conferimento dell'incarico," e al terzo periodo, dopo le parole: "il direttore amministrativo e' un laureato in discipline giuridiche o economiche che" sono inserite le seguenti: ", all'atto del conferimento dell'incarico,"))
((1-bis.All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale";
b)all'ultimo periodo, le parole: "il predetto incremento di spesa del 5 per cento e' subordinato" sono sostituite dalle seguenti: "i predetti incrementi di spesa sono subordinati".
1-ter.A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.
1-quater.All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo periodo, dopo le parole: "Il direttore sanitario e' un medico che" sono inserite le seguenti: ", all'atto del conferimento dell'incarico," e al terzo periodo, dopo le parole: "il direttore amministrativo e' un laureato in discipline giuridiche o economiche che" sono inserite le seguenti: ", all'atto del conferimento dell'incarico,"))