accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

Art. 1. Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione1.Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalita' previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
2.Per il pagamento, in ogni caso, e' escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.
3.I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualita', ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4.Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
a)all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
b)all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l'importo di cui al comma 3 ((del presente articolo)) e i relativi interessi.
Per l'importo di cui al comma 3 e per gli interessi l'accollante e' coobbligato in solido.
5.Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le modalita' tecniche necessarie per attuare il presente articolo.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2019
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