Art 39
Art. 39.
Modifiche della disciplina penale e della responsabilita' amministrativa degli enti
1.Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "2, 3," ))a)all'articolo 2, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto";
b)all'articolo 2, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.";
c)all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a otto";
d)all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: "uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni a quattro anni e sei mesi" e)all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola "centocinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centomila";
f)all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola "tre" e' sostituita dalla seguente: "due";
g)all'articolo 4, comma 1-ter, la parola: "singolarmente" e' sostituita dalla seguente: "complessivamente" h)all'articolo 5, comma 1, le parole: "un anno e sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due a cinque anni" i)all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: "un anno e sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due a cinque anni" l)all'articolo 8, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto";
m)all'articolo 8, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.";
n)all'articolo 10, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a sette";
o)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157));
p)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157));
q)dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente:
"Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2"((1-bis.Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))((2.Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' aggiunto il seguente:
"Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)"))3.Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
Modifiche della disciplina penale e della responsabilita' amministrativa degli enti
1.Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "2, 3," ))a)all'articolo 2, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto";
b)all'articolo 2, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.";
c)all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a otto";
d)all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: "uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni a quattro anni e sei mesi" e)all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola "centocinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centomila";
f)all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola "tre" e' sostituita dalla seguente: "due";
g)all'articolo 4, comma 1-ter, la parola: "singolarmente" e' sostituita dalla seguente: "complessivamente" h)all'articolo 5, comma 1, le parole: "un anno e sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due a cinque anni" i)all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: "un anno e sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due a cinque anni" l)all'articolo 8, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto";
m)all'articolo 8, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.";
n)all'articolo 10, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a sette";
o)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157));
p)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157));
q)dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente:
"Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2"((1-bis.Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))((2.Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' aggiunto il seguente:
"Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)"))3.Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.