riduzione dell'offerta e tutela dei minori

Art. 24. Riduzione dell'offerta e tutela dei minori1.All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, al comma1-bisdopo la parola «formazione» sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.».
2.All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, come modificato dal comma 1, e' inserito il seguente: 1-ter Il divieto di cui al comma 1 e' esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.».
3.L'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita' e infanzia, di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25. - Chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attivita'. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita'.».
4.All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 24:
Il testo dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, S.O., cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori). - 1.
E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione nonche' alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.
1-ter. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso provvedimento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.
10-ter. La pubblicita' di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina e' consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
a) la dicitura: «presenza di nicotina»;
b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.
10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalita' e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
10-quinquies. E' vietata la pubblicita' di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.
10-sexies. E' vietata la pubblicita' diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.
10-septies. E' vietata la pubblicita' radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
10-octies. E' vietata in qualsiasi forma la pubblicita' di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.
10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-octies e' punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione e' raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si applica altresi' alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonche' ai proprietari delle sale cinematografiche."
- Il regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 (Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita' ed infanzia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1935, n. 47.
Il testo dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556 (Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1977, n. 228 cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 20. - La installazione di distributori automatici di sigarette e' ammessa, oltre che da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, solo dai rivenditori di generi di monopolio:
1) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze;
2) su conforme autorizzazione dell'ispettorato compartimentale, all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
Entrata in vigore il 18 gennaio 2016

Sentenze7


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-18, n. 202300619
    Provvedimento:
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    • Consiglio di Stato·
    • diritto al lavoro·
    • diritto dell'Unione Europea·
    • eccesso di potere·
    • giudizio amministrativo·
    • legittimità costituzionale·
    • principio di precauzione·
    • principio di proporzionalità·
    • proporzionalità della sanzione·
    • sospensione della licenza·
    • sospensione dell'attività commerciale·
    • TAR Toscana·
    • tutela della salute pubblica·
    • violazione del ne bis in idem sanzionatorio

  • 2. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-11-14, n. 202301040
    Provvedimento:
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    • art. 25 del RD 2316/1934·
    • art. 35 della Legge n. 1293/1957·
    • art. 35 del RD 2316/1934·
    • diritto europeo·
    • eccesso di potere·
    • giusto procedimento·
    • improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
    • integrazione della motivazione·
    • normativa sanzionatoria·
    • principio ne bis in idem·
    • proporzionalità della sanzione·
    • sanzione amministrativa·
    • sospensione della licenza·
    • tutela della salute pubblica

  • 3. Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2022, n. 25079
    Provvedimento:
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    • 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-08-05, n. 202004943
      Provvedimento:
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      • art. 24 del d.lgs. n. 6 del 2016·
      • art. 25 del r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316·
      • diritto amministrativo·
      • diritto dell'Unione europea·
      • giudicato amministrativo·
      • gold plating·
      • legittimità costituzionale·
      • ne bis in idem·
      • principio di gradualità delle sanzioni·
      • principio di precauzione·
      • principio di proporzionalità·
      • proporzionalità della sanzione·
      • recepimento delle direttive europee·
      • sanzione amministrativa accessoria·
      • sospensione della licenza·
      • tutela dei minori dal fumo·
      • tutela della salute pubblica·
      • vendita di sigarette ai minorenni

    • 5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-05-21, n. 201906265
      Provvedimento:
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      • annullamento decreto direttoriale·
      • applicabilità retroattiva·
      • autorizzazione alla vendita prodotti del fumo elettronico·
      • compatibilità con direttiva UE 2014/40/UE·
      • concorrenza sleale·
      • disparità di trattamento·
      • divieto di vendita ai minori·
      • eccesso di potere·
      • indeterminatezza e genericità delle prescrizioni·
      • interpretazione normativa·
      • legittimità costituzionale·
      • prodotti con nicotina e senza nicotina·
      • requisito della prevalenza·
      • sviamento della causa tipica·
      • tutela del consumatore·
      • tutela della salute·
      • violazione circolare Ministero della Salute·
      • violazione principio di legalità
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