Art 10

Art. 10.
Alla lettera b) dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole "loro mogli e figli" sono sostituite con le parole "loro coniuge e figli".
Entrata in vigore il 17 dicembre 1977

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