Art 1

Art. 1.1.I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento della prova attitudinale di cui al comma 2, ripetibile una volta.
2.La prova attitudinale di cui al comma 1 consiste nella valutazione del curriculum accademico e professionale e delle conoscenze teorico pratiche al fine di verificare il possesso di:
a)adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b)adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui cio' abbia rapporti con l'odontoiatria;
c)adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
d)adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscono un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malattie della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e)adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.
3.Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e' disciplinata l'organizzazione della prova di cui al comma 2 che, comunque, in prima applicazione, dovra' tenersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4.In via transitoria, fino alla conclusione della procedura indicata al comma 3, i beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 1, mantengono l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.
5.L'esito negativo per due volte della prova comporta, per i beneficiari di cui al comma 4, la cancellazione dall'albo di cui al comma 4.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE, vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
L'art. 4 cosi' recita:
"Art. 4 (Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee di cui all'allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati nonche' a quelli stabiliti nell'art. 2.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1".
L'allegato E cosi' recita:
"Allegato E (Sentenze di condanna da eseguire)
Sentenze Oggetto
- -
1) 1 giugno 1995 Violazione art. 1 della direttiva 78/687/CEE (causa 40/93) e art. 19 della direttiva 78/686/CEE
(attivita' di dentista)
2) 29 febbraio 1996 Violazione articoli 1, 2 e 5 della direttiva (causa 307/94) 85/432/CEE, concernente talune attivita' nel settore farmaceutico".
- Le direttive del Consiglio del 25 luglio 1978, 78/687/CEE e 78/686/CEE, concernenti l'attivita' di dentista sono pubblicate in G.U.C.E. n. 233 del 24 agosto 1978.
- La legge 31 ottobre 1988, n. 471, reca: "Norme concernenti l'opzione per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri".
Nota all'art. 1:
- Per il titolo della legge n. 471/1988 v. nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 6 novembre 1998

Sentenze244


  • 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2016-07-06, n. 201607743
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • ammissione a corso di formazione universitaria·
    • art. 1, comma 2 del d.lgs. 386/1998·
    • art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005·
    • cessazione della materia del contendere·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • diniego di partecipazione al corso·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • istanza cautelare·
    • principio tempus regit actus·
    • sanatoria legale·
    • sviamento dell'azione amministrativa·
    • tutela dell'affidamento·
    • violazione art. 3, 33 e 97 Cost.

  • 2. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2016-05-19, n. 201605906
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 1 d.lgs. n. 386/98·
    • art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005·
    • cessazione della materia del contendere·
    • compensazione delle spese di lite·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • iscrizione all'albo degli odontoiatri·
    • ordinanza cautelare·
    • prova attitudinale

  • 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-01-14, n. 201600089
    Provvedimento:
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    • abilitazione professionale·
    • ammissione all'albo professionale·
    • annullamento di provvedimenti amministrativi·
    • compensazione delle spese·
    • diritto all'esercizio della professione·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • libertà del lavoro·
    • normativa comunitaria·
    • parità di trattamento·
    • principio di ragionevolezza·
    • prova attitudinale·
    • recepimento delle direttive comunitarie·
    • sospensione dell'abilitazione·
    • tutela delle aspettative legittime

  • 4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-01-14, n. 201600090
    Provvedimento:
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    • abilitazione professionale·
    • annullamento di provvedimenti amministrativi·
    • diritto all'esercizio della professione odontoiatrica·
    • giurisprudenza del Consiglio di Stato·
    • libertà del lavoro·
    • misure cautelari amministrative·
    • normativa comunitaria e recepimento nel diritto italiano·
    • principio di parità di trattamento·
    • prova attitudinale per l'iscrizione all'albo·
    • tutela delle aspettative legittime

  • 5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-06-18, n. 201503081
    Provvedimento:
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    • abilitazione professionale·
    • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 386/1998·
    • art. 4, comma 2-bis, l. n. 168/2005·
    • cessazione della materia del contendere·
    • effetti provvedimenti giurisdizionali·
    • iscrizione albo odontoiatri·
    • ordinanza cautelare·
    • prova attitudinale odontoiatria·
    • requisiti partecipazione prova·
    • superamento prova attitudinale
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