Art 1

Art. 1.
L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sara' affidato dal 1 gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale potenziamento, ad apposite societa' di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno, Napoli e Palermo, al cui capitale la societa' Tirrenia di navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento ((fino all'attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole societa' che ne fanno parte))
Le societa' che attualmente gestiscono le predette linee sono preferite nella partecipazione al capitale azionario delle societa' di navigazione di cui al precedente comma, nel limite del 49 per cento del capitale stesso.
Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma, la societa' Tirrenia di navigazione per azioni presenta ogni cinque anni al Ministro per la marina mercantile programmi che garantiscano la migliore efficienza dei servizi, anche attraverso la mobilita' del personale e la fungibilita' dei mezzi navali.
Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, e' approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni, sentite le regioni territorialmente interessate, il cui parere dovra' essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro per la marina mercantile procede comunque all'approvazione del programma.
Entrata in vigore il 27 dicembre 2006
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