presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi

Art. 17. Presupposti comuni alla risoluzione
e alle altre procedure di gestione delle crisi1.Una banca e' sottoposta a una delle misure indicate all'articolo 20 quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a)la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto previsto dal comma 2;
b)non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o piu' soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che puo' includere misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario.
2.La banca e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni:
a)risultano irregolarita' nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita' tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita';
b)risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio;
c)le sue attivita' sono inferiori alle passivita';
d)essa non e' in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
e)elementi oggettivi indicano che una o piu' delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro;
f)e' prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18.
3.Le misure indicate all'articolo 20 possono essere disposte anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria.
Entrata in vigore il 16 novembre 2015
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