individuazione della procedura di crisi

Art. 20. Individuazione della procedura di crisi1.Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 17, e' disposta alternativamente nei confronti di una banca:
a)la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca, secondo quanto previsto dal Capo II, quando cio' consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
b)la risoluzione della banca secondo quanto previsto dal Capo III o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.
2.La risoluzione e' disposta quando la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione e' necessaria e proporzionata per conseguire uno o piu' obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.
Entrata in vigore il 16 novembre 2015
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